Documenti ufficiali

STATUTO

ASSOCIAZIONE SETTIMO CIELO – APS

Via Dalmazia 114 – 31029 Vittorio Veneto (TV)
C.F.: 93012970260

 

ART. 1
(Denominazione e sede)

L’Associazione Culturale Settimo Cielo costituita in data 12 aprile 2005, presso il notaio Giuseppe Dall’Antonia con repertorio n. 95053, diventa nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia un Ente del Terzo Settore denominato: “ASSOCIAZIONE SETTIMO CIELO – APS”. Essa assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale. Al momento l’associazione non è riconosciuta, ma in seguito potrà richiedere il riconoscimento alle Autorità preposte senza che questo comporti modifica statutaria.
L’acronimo APS o la locuzione “associazione di promozione sociale” potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
L’Associazione ha sede legale in via Dalmazia 114 nel comune di Vittorio Veneto (TV), presso l’ ex complesso scolastico Scuole Elementari “Cecchin”.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La modifica sarà deliberata dall’Organo di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente.

L’Associazione, che ha durata illimitata e struttura democratica, svolge le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del presente Statuto per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati.

ART. 2
(Statuto)

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In particolare lo scopo dell’associazione è divulgare una cultura ed una conoscenza corretta delle Discipline del Benessere e Bio-Naturali, ai sensi della legge Regionale 16 febbraio 2018, n. 8, con particolare riferimento alla Pranopratica, come opportunità di integrazione per stimolare i processi vitali al fine rafforzare lo stato di salute della persona, migliorare la sua qualità di vita e socialità. Ha inoltre lo scopo di creare occasioni di aggregazione nella comunità, al fine di stimolare il dibattito e il confronto sui temi della spiritualità e dell’integrazione interculturale. L’associazione si propone anche di aiutare la persona ad acquisire strumenti per migliorare le relazioni interpersonali, attraverso la visione della diversità come opportunità e risorsa, diminuendo così notevolmente le occasioni di conflitto negativo.
Infine l’associazione stringe rapporti con Enti che si occupano di disagio sociale per la creazione di eventi sempre nell’ottica dell’integrazione.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono state individuate tra quelle presenti alle seguenti lettere nell’art. 5 comma 1 del Dlgs. 117/2017:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
u) beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
Trattamenti gratuiti di Pranopratica alla popolazione residente a Vittorio Veneto o altrove; nonché presso altre strutture di altri territori sulla base di accordi effettuati con Associazioni o Enti;
Promozione ed organizzazione di eventi, conferenze, seminari, inerenti le Discipline del Benessere e Bio-Naturali, per divulgare una cultura corretta, soprattutto in materia di Pranopratica,
Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale inerenti le Discipline del Benessere e Bio-Naturali per i propri associati, nonché partecipazione a fiere, organizzazione di giornate dimostrative, anche per l’autoproduzione di prodotti da consumo, con finalità di divulgazione della cultura dell’ecosostenibilità e di collaborazione con diverse realtà del territorio;
Organizzazione e gestione di progetti finalizzati allo studio della Pranopratica applicata, in collaborazione con diverse realtà di tipo socio-assistenziale, anche al fine di testarne l’efficacia;
Organizzazione del Corso Triennale Professionalizzante di Pranopratica, di Shiatsu o di altre Discipline del Benessere e Bio-Naturali, per i propri associati;
Offrire attività di formazione e aggiornamento professionale, anche per quelle professioni individuate dal Regolamento sugli Ordini Professionali in cui le relazioni interpersonali e la relazione di aiuto svolgono un ruolo rilevante;
Promuovere il volontariato attraverso incontri e opportunità formative, articoli e azioni di sensibilizzazione e divulgazione;
Scrivere articoli e pubblicazioni, anche mediante l’utilizzo di internet e/o dei social, nonché svolgere attività editoriale per condividere contenuti, riflessioni e approfondimenti inerenti ai valori e agli ambiti di intervento dell’associazione.
Educare a comportamenti che contribuiscono al recupero dell’equilibrio bioenergetico e l’adeguamento dello stile di vita alle caratteristiche costituzionali dell’individuo, secondo una visione olistica che integra la realtà fisica a quella emozionale, mentale e spirituale, per realizzare quell’approccio globale che innalza la percezione della qualità della vita come gratificante;
Organizzare seminari, conferenze e corsi di studio di varia natura anche in collaborazione con altre Associazioni o Enti sia pubblici che privati, per un approccio globale alle Discipline del Benessere e Bio-Naturali;
Qualificare sempre più gli operatori che partecipano ai percorsi formativi, anche accreditati, a maggior garanzia e sicurezza delle persone che ne usufruiscono.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.
L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
L’associazione di promozione sociale opera nel territorio Italiano.

ART. 6
(Ammissione)

Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7
(Tipologia dei soci, diritti e doveri degli associati)

Soci Onorari: persone fisiche, che per la frequentazione dell’Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell’Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione. Sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale.
Soci Ordinari persone fisiche, che condividono la mission, i valori e le finalità dell’associazione e scelgono liberamente di aderire per prendere parte all’attività associativa;
Soci Volontari persone fisiche, che condividono la mission, i valori e le finalità dell’associazione e si impegnano attivamente per contribuire alla loro realizzazione e promozione,collaborando con l’associazione con continuità e in modo non occasionale;
Soci Formatori e Facilitatori, persone fisiche che condividono la mission, i valori e le finalità dell’associazione e che,avendo una formazione professionale adeguata all’ambito olistico o in approcci umanistici ad essa vicini, ed avendo comprovata esperienza come formatori o facilitatori nell’ambito della formazione esperienziale, scelgono di aderire liberamente al Gruppo Formatori Facilitatori per promuovere la mission dell’associazione, partecipare alla progettazione di attività e percorsi formativi e confrontarsi con i colleghi e/o ordini professionali sui bisogni emergenti, le tematiche di attualità e le possibili modalità formative, in un’ottica di arricchimento reciproco.

Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di:
eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa
denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:
rispettare il presente statuto, e l’eventuale regolamento interno;
rispettare il codice deontologico per gli operatori DBN, già formati e/o corsisti;
versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.

ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)

L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto e dal codice deontologico, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’Organo di Amministrazione con possibilità di appello entro 30 gg. L’esclusione dev’essere ratificata dall’Assemblea. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell’associazione:
Assemblea degli associati
Organo di amministrazione
Presidente
Organo di controllo (eventuale)
Organo di revisione (eventuale)

ART. 11
(L’assemblea )

L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E’ l’organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, posta elettronica o Pec spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.
L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12
(Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea:
determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
ratifica la decisione dell’Organo di Amministrazione sull’esclusione degli associati;
delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione da tenersi almeno a 24 ore di distanza qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 15
(Organo di amministrazione)

L’organo di amministrazione governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
L’organo di amministrazione è composto da 5 a 9 membri, sempre in numero dispari eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate.
Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Non può essere nominato membro dell’Organo di amministrazione, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:
amministra l’associazione,
attua le deliberazioni dell’assemblea,
predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati,
accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
delibera sull’esclusione degli associati,
elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
determina l’importo delle quote associative annuali.
L’organo di amministrazione avrà la facoltà di richiedere il riconoscimento della personalità giuridica agli Organi competenti, qualora ciò non richieda modifiche statutarie, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Codice del Terzo Settore.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
L’Organo di Amministrazione si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente l’indicazione dell’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora dell’adunanza, oppure alla fine di ogni adunanza prevede la data, il luogo e l’ora della successiva.
La convocazione deve essere inoltrata al domicilio degli interessati, a mezzo di idonea comunicazione, almeno otto giorni prima della seduta anche a mezzo posta elettronica o applicazioni di messaggistica almeno quarantotto ore prima della seduta.
Allo scopo di rendere possibile l’avviso in via telematica i componenti dell’Organo di Amministrazione dovranno eleggere domicilio per i rapporti con l’Associazione presso l’indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare indicato nel libro verbali dell’Organo di Amministrazione alla prima riunione successiva alla propria elezione, salva la facoltà di revoca di detta domiciliazione.
Il Presidente dirige i lavori delle sedute, dei quali vengono redatti verbali trascritti a cura del Segretario. Le sedute potranno svolgersi anche per videoconferenza, a condizione che il Presidente possa accertare l’identità dei partecipanti.
Decade dalla carica di amministratore chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute dell’Organo di Amministrazione.
La decadenza è pronunciata dall’Organo di Amministrazione, previa contestazione scritta dei motivi all’interessato, dopo aver preso atto della terza assenza ingiustificata.
Contro la pronuncia di decadenza, da comunicare all’interessato entro 5 giorni dall’adozione del provvedimento, l’amministratore può presentare appello allo stesso Organo di Amministrazione a mezzo di motivata richiesta indirizzata al Presidente che disporrà la convocazione dell’Organo di Amministrazione entro i trenta giorni successivi; la nuova pronuncia dell’Organo di Amministrazione è definitiva.
Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale dell’Organo.
Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l’intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto, e si procederà a nuove elezioni.

ART. 16
(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall’organo di amministrazione al proprio interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione dei componenti dell’organo di amministrazione.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 17
(Il Segretario)

Compete al Segretario redigere e sottoscrivere, con il Presidente, i verbali delle sedute dell’Organo di Amministrazione e della Presidenza, nonché di dare esecuzione delle deliberazioni assunte.

ART. 18
(Il Tesoriere)

Il Tesoriere tiene i conti di cassa, effettua e sorveglia la riscossione delle entrate ed esegue i pagamenti su mandato dell’Organo di amministrazione ovvero del Presidente.

ART. 19
(Organo di controllo)

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
L’organo di controllo:
vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20
(Organo di Revisione legale dei conti)

E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 21
(Libri sociali)

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo di amministrazione.

ART. 22
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
quote associative;
contributi pubblici e privati;
donazioni e lasciti testamentari;
rendite patrimoniali;
attività di raccolta fondi;
rimborsi da convenzioni;
proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del Runts.
ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23
(Patrimonio e beni)

Il patrimonio è indivisibile ed è costituito:
• dal fondo di dotazione compreso ogni suo eventuale incremento o adeguamento richiesto dall’Autorità competente;
• da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
• da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
• da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 24
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.

Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 26
(Bilancio sociale)

E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

ART. 28
(Personale retribuito)

L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.

ART. 29
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30
(Responsabilità dell’associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

ART. 31
(Assicurazione dell’associazione)

L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

ART. 32
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 33
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 34
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.